Sez. 2, Sentenza n. 2088 del 05/04/1982 (Rv. 419951 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA SOLUZIONE COSTRUTTIVA SCELTA DAL PREVENUTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA SOLUZIONE COSTRUTTIVA SCELTA DAL PREVENUTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di distanze fra costruzioni, il principio che la scelta, in concreto operata dal prevenuto, di una delle tre soluzioni costruttive (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) consentitegli può essere successivamente mutata, qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorché la soluzione originariamente adottata sia legittima e non anche allorché la scelta originaria sia in contrasto con la legge ed il preveniente, titolare di un diritto soggettivo al rispetto delle norme sulle distanze fra le costruzioni, agisca in giudizio per l'eliminazione della situazione illegittima. In tal caso, se al convenuto è consentito di contrastare la domanda dell'attore mediante la deduzione, in via di eccezione riconvenzionale, della sua intenzione di modificare la costruzione (già effettuata in violazione della legge) in maniera da realizzare una delle soluzioni consentitegli nell'ambito del meccanismo della prevenzione, detta deduzione non è tuttavia da sola sufficiente a paralizzare la domanda di demolizione, essendo altresì necessario accertare sia la serietà che la concreta realizzabilità del proposito del prevenuto di attuare una soluzione costruttiva diversa da quella illegittima originariamente scelta. (V 3398/77, mass n 386947; (V 1058/72, mass n 357436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)