Sez. 5, Sentenza n. 39953 del 23/06/2004 Cc. (dep. 13/10/2004) Rv. 229897 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Misure diverse dalla custodia cautelare - Reati previsti dall'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE
I termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare devono essere calcolati in base a quanto prevede l'art. 308 cod. proc. pen., che si riferisce ad un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., ma qualora si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. deve essere computato l'ulteriore aumento di sei mesi stabilito dall'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., per la fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 5 giugno 2000, n. 4, ha sancito l'incremento di sei mesi per qualsiasi misura coercitiva, senza distinguere fra misure custodiali e non custodiali).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)