Sez. 6, Sentenza n. 45586 del 25/10/2001 Ud. (dep. 21/12/2001) Rv. 220327 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Processo con più imputati- Ammissione del rito abbreviato solo per alcune posizioni soggettive - Definizione congiunta del processo con rito ordinario e rito speciale - Conseguenze - Abnormità- Sussistenza- Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI cod.proc.pen. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario (Nella specie la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha ritenuto irrilevante la distinzione operata dal giudice delle prove utilizzabili per il giudizio abbreviato da quelle raccolte nel corso del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)