Sez. 4, Sentenza n. 36502 del 11/04/2008 Ud. (dep. 23/09/2008) Rv. 241955 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Responsabilità della A.S.L. di appartenenza per danni cagionati da medico convenzionato - Esclusione.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di omicidio colposo, la A.S.L. di appartenenza non è responsabile per i danni cagionati al paziente da un medico convenzionato, poiché tra quest'ultimo e la A.S.L. non ricorre un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà, e la A.S.L. non assume il rischio dell'attività del sanitario, pur sempre libera sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare. Il medico, infatti, non è dipendente della A.S.L., e tra quest'ultima ed il paziente, diversamente da quanto accade tra il paziente e la casa di cura, non intercorre il cosiddetto contratto di spedalità, sicchè non è configurabile alcuna responsabilità dell'ente "ex" artt. 1228 e 2049 cod. civ., né è configurabile una responsabilità dell'A.S.L. "ex" artt. 1218 e 2043 cod. civ., in difetto di una relazione diretta tra il paziente e l'ente, che non fornisce direttamente la prestazione sanitaria, in quanto l'unico "debitore" della prestazione sanitaria è il medico. (V. Cass. civ. Sez. U., 1.7.2002, n. 9556, rv. 555494).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)