Sez. U, Sentenza n. 2201 del 04/02/2005 (Rv. 578979 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributi di esercizio in favore di concessionari di servizi di trasporto locale - Sovvenzione - Tardiva erogazione - Interessi - Controversia sulla debenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Calabria.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto (nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 24/03/1982 num. 7, Legge Reg. Calabria 11/07/1983 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)