Sez. U, Sentenza n. 15216 del 04/07/2006 (Rv. 589881 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Regione Calabria - Legge reg. n. 7 del 1982, e succ. mod. - Contributi di esercizio in favore dei concessionari di servizi di trasporto locale - Natura giuridica - Corrispettivi - Determinazione da parte della Giunta regionale - Effetti - Erogazione da parte del Presidente - Discrezionalità - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative al pagamento - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
I contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalla legge della Regione Calabria 24 marzo 1982, n. 7 (Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali), come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22, sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all'Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest'ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi diretti al reperimento delle risorse o all'adozione della spesa, o comunque aventi effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio: infatti, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e abbia determinato la misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale del Presidente della Giunta Regionale, con la conseguenza che le relative controversie, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il riconoscimento degl'interessi per il ritardo nel pagamento, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 24/03/1982 num. 7 art. 8, Legge Reg. Calabria 11/07/1983 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)