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Sez. U, Sentenza n. 20645 del 25/10/2004 (Rv. 577812 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Regione Calabria - Contributi di esercizio in favore di concessionari di servizi di trasporto locale - Legge regionale n. 7 del 1982, e succ. modif. - Nascita del diritto soggettivo in capo al concessionario richiedente - Formale provvedimento della Giunta regionale di individuazione delle imprese aventi diritto e di determinazione della misura dei contributi dovuti - Sufficienza - Potere discrezionale del Presidente della Giunta di dare corso all'erogazione - Salvezza - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2004-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577812-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, nella Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 (Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali), come modificata dalla legge regionale 11 luglio 1983, n. 22, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e abbia determinato, esprimendo anche valutazioni relative alle disponibilità di bilancio, la misura dei contributi spettanti, deve ritenersi che l'amministrazione regionale abbia esaurito il proprio potere discrezionale, giacché con il successivo atto di erogazione, di spettanza del Presidente della Giunta regionale, si esercita soltanto un compito di verifica, in capo al concessionario richiedente, della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge regionale e dall'atto dell'amministrazione, senza che residui spazio alcuno di discrezionalità. Ne deriva che, a seguito del detto provvedimento della Giunta regionale, la posizione del concessionario richiedente, in relazione all'erogazione di acconti sui contributi, si configura come di diritto soggettivo, indipendentemente dall'emanazione del decreto presidenziale, e la relativa controversia spetta pertanto alla cognizione del giudice ordinario, il quale può apprestare, al concessionario avente diritto, una tutela consistente anche nella condanna dell'amministrazione ad emettere l'atto concreto di erogazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 24/03/1982 num. 7, Legge Reg. Calabria 11/07/1983 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)