Sez. L, Sentenza n. 6677 del 13/11/1986 (Rv. 448829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITÀ DELLA PENSIONE PER DECORSO DELL'ANNO DALL'AVVISO ALL'INTERESSATO - SUCCESSIVE RETTIFICHE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - EFFETTI SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITÀ DELLA PENSIONE PER DECORSO DELL'ANNO DALL'AVVISO ALL'INTERESSATO - SUCCESSIVE RETTIFICHE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - EFFETTI SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE.*
Il principio posto dall'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, che - in deroga alla disciplina generale dell'Obbligo di restituzione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) - stabilisce che, divenuta definitiva la pensione per decorso dell'anno dall'avviso all'interessato, le successive rettifiche di eventuali errori, non dovuti a dolo di quest'ultimo, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati, riguarda soltanto la liquidazione della prestazione previdenziale e non anche la stessa sussistenza del diritto e pertanto non è di impedimento all'Esercizio del potere di autotutela dell'ente previdenziale, quando questo riscontri l'originaria o sopravvenuta insussistenza dei presupposti del già riconosciuto diritto alla pensione. (V 653/86, mass n 444222; (V 679/86, mass n 444238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)