Sez. U, Sentenza n. 866 del 29/03/1973 (Rv. 363183 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA - POTERI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA - POTERI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*
L'art 131, primo comma, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n 1165, delle Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, attribuisce alla commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica poteri non giurisdizionali, ma amministrativi. Una questione di giurisdizione puo, quindi, porsi soltanto non gia con riferimento ai poteri della detta commissione di vigilanza, ma alla Competenza attribuita al consiglio di stato dal secondo comma del citato art 131. (V 679/70, mass n 345879).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)