Sez. U, Sentenza n. 4360 del 04/07/1981 (Rv. 415047 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITA DI SOCIO O ASPIRANTE SOCIO E CONTROVERSIE TRA SOCIO E SOCIO OPPURE TRA SOCIO E COOPERATIVA - COMPETENZA RISPETTIVA IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA - IMPUGNABILITA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - DEROGABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - PROVINCIA DI BOLZANO - UGUAGLIANZA DI DISCIPLINA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITA DI SOCIO O ASPIRANTE SOCIO E CONTROVERSIE TRA SOCIO E SOCIO OPPURE TRA SOCIO E COOPERATIVA - COMPETENZA RISPETTIVA IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA - IMPUGNABILITA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - DEROGABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - PROVINCIA DI BOLZANO - UGUAGLIANZA DI DISCIPLINA.*
In tema di cooperative edilizie a contributo statale, la cognizione delle controversie attinenti alla prenotazione e all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita di socio o aspirante socio e quelle tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa (in quanto riguardino rapporti sociali) spetta, in primo grado, alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e, in secondo grado alla commissione centrale di vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili davanti al consiglio di stato, investito di giurisdizione esclusiva, di sola legittimita. Tale regime - che fa capo all'art 131 del RD 28 aprile 1938 n 1165 e successive modificazioni ed integrazioni e che non e suscettibile di deroga convenzionale neppure in forza di clausola statutaria - trova applicazione anche nel caso di controversia concernente la esclusione della cooperativa di alcuni soci per difetto dei requisiti di ammissione stabiliti dalla legge o dallo statuto e non puo ritenersi derogato, nel senso dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (con conseguente possibilita di devoluzione della controversia stessa agli arbitri rituali), dalle norme speciali per la provincia di Bolzano dettate - secondo la previsione dello statuto speciale per il Trentino alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n 5) - con la legge provinciale 8 febbraio 1952 n 2, recante provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare, che per tale provincia ha organicamente disciplinato la materia dell'edilizia popolare solo sul piano sostanziale, e con la legge provinciale 10 novembre 1960 n 12, la quale, pur modificandolo per alcuni aspetti, non ha inteso sconvolgere le direttive e i principi del sistema contenzioso instaurato dal RD del 1938 n 1165. (V 1922/77, mass n 385637; (V 3721/75, mass n 377939; (V 671/75, mass n 374006; (V 866/73, mass n 363183).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 5, Legge Reg. Bolzano 08/02/1952 num. 2, DPR 23/05/1964 num. 655 art. 19, Legge Reg. Bolzano 10/11/1960 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)