Sez. U, Sentenza n. 679 del 16/03/1970 (Rv. 345879 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - ORGANO DI GIURISDIZIONE SPECIALE - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO - DECISIONI - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - IMPUGNABILITA DEI RELATIVI ATTI - RICORSO GIURISDIZIONALE AL CONSIGLIO DI STATO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - ORGANO DI GIURISDIZIONE SPECIALE - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO - DECISIONI - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - IMPUGNABILITA DEI RELATIVI ATTI - RICORSO GIURISDIZIONALE AL CONSIGLIO DI STATO.*
La commissione di vigilanza di cui all'art 129 tu 28 aprile 1938, n 1165, e organo di giurisdizione speciale amministrativa (le cui decisioni sono impugnabili avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) solo in ordine alle controversie in materia di condominio. Le altre funzioni ad essa attribuite dall'art 131 del tu citato, alcune contenziose (nn 1 e 2), altre consultive (n 3), sono di natura amministrativa, e, quanto alle prime, le relative decisioni costituiscono Atti amministrativi definitivi, impugnabili con ricorso giurisdizionale al consiglio di stato. (Conf 2440-61 V 107-70 massima 344816 1611-69 massima 340541 2337 -67 massima 329752 709-67 massima 326751 708-67 massima 326750).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)