Sez. 3, Sentenza n. 20791 del 27/10/2004 (Rv. 579218 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Accertamento - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto grave l'inadempimento dei promittenti venditori di un'azienda gestita in virtù di una concessione proveniente dalle Ferrovie, dalla cui titolarità derivava il valore di vendita dell'azienda stessa, in quanto essi, non trasferendo in capo al promittente acquirente tutti i rapporti giuridici connessi alla gestione dell'azienda, non gli avevano consentito di subentrare nella concessione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)