Sez. 1, Sentenza n. 18865 del 25/05/2020 Cc. (dep. 22/06/2020) Rv. 279331 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari – Valutazione dell'ammissibilità dell'istanza con eventuale scioglimento del cumulo – Giudice competente – Magistrato di sorveglianza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione di permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., spetta al magistrato di sorveglianza la preliminare valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, con scioglimento del cumulo nell'ipotesi di pene concorrenti per delitti non ostativi, mentre la competenza del Tribunale di sorveglianza è circoscritta all'accertamento della sussistenza di condotte collaborative o dell'impossibilità o irrilevanza di dette condotte, con riferimento alla quota-parte di pena ostativa in esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1075 num. 354 art. 4 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)