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Sez. 1, Sentenza n. 52182 del 29/11/2016 Cc. (dep. 07/12/2016) Rv. 269045 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata speciale - Cumulo comprensivo di pena inflitta per delitto ostativo - Scissione - Giudice competente - Magistratura di sorveglianza.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269045-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie liberazione anticipata speciale), la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)