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Sez. 1, Sentenza n. 12554 del 21/02/2020 Cc. (dep. 20/04/2020) Rv. 278903 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Unificazione di pene concorrenti concernenti esclusivamente condanne per reati ostativi - Scioglimento del cumulo - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278903-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata). (Conf. Sez. 1, n. 12555/20).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)