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Sez. 4, Sentenza n. 3510 del 10/11/1989 Ud. (dep. 13/03/1990) Rv. 183633 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183633-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro, la responsabilità dello imprenditore deve essere esclusa, in tutto o in parte, allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal sistema di lavorazione oppure a causa di inosservanza di precise Disposizioni antinfortunistiche da parte del predetto lavoratore. (V mass n 150230; (V mass n 145047; (Conf mass n 154868).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)