Sez. L, Sentenza n. 16009 del 14/07/2006 (Rv. 592020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Riservata al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla configurabilità o meno del diritto del dirigente alla maggiore retribuzione conseguente allo svolgimento di mansioni superiori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva negato il diritto di un dirigente Enel inquadrato nel livello A alla maggior retribuzione per aver svolto mansioni superiori, riconducibili ad attività equivalenti a quelle previste dai livelli B e C della contrattazione aziendale, sull'assunto che il contratto collettivo prevedesse il diritto alla retribuzione superiore solo in dipendenza dello svolgimento di mansioni equiparate a quelle dei dirigenti di categoria superiore, implicanti - diversamente dalle mansioni equivalenti - una attribuzione di uguale valore a mansioni diverse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)