Sez. L, Sentenza n. 27688 del 15/12/2005 (Rv. 586623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo quadro nazionale per i dipendenti dell'ENEL, in materia di cosiddette rese settimanali dei "letturisti".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, benché avesse correttamente ritenuto la diversità, sul piano concettuale, tra disciplina dell'orario di lavoro e disciplina delle cosiddette rese dei letturisti dell'ENEL, escludendo che la riduzione del primo, prevista dal ccnl di categoria del 22 aprile 1986 e 21 febbraio 1989, incidesse automaticamente sulle seconde, aveva poi ritenuto che la riduzione dell'orario di lavoro effettuata dalla contrattazione collettiva del 1986 avesse comportato una proporzionale riduzione del numero delle rese, senza adeguatamente tener conto in motivazione dei perfezionamenti tecnici introdotti dall'Enel, che avrebbero, a dire dell'Ente, comportato una identica resa del dipendente pur nel più limitato orario di lavoro, nonchè senza adeguatamente motivare perchè avesse ritenuto di distinguere, ai fini dell'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sulle rese, tra le ricadute provocate dall'accordo nazionale del 1986 e quelle conseguenti all'accordo nazionale del 1989).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)