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Sez. 3, Sentenza n. 551 del 21/02/1966 (Rv. 321102 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321102-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO.*

Il rapporto organico, in forza del quale la pubblica amministrazione e chiamata a rispondere direttamente dei danni arrecati ai terzi, con dolo o con colpa, dai propri dipendenti, deve ritenersi interrotto quando l'attivita di questi ultimi sia stata rivolta ai fini propri e non gia alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Per apprezzare, tuttavia, la esatta portata di questo principio, occorre considerare che ogni attivita diretta al conseguimento di un determinato scopo si articola normalmente in una serie di operazioni, concettualmente isolabili in vista delle rispettive finalita di carattere intermedio, ma tuttavia riconducibili, per la loro funzione strumentale, alla finalita terminale, cui tende l'attivita nel suo complesso. E appunto a questa ultima finalita che occorre richiamarsi, quando si tratti di stabilire il nesso di occasionalita necessaria tra l'Atti vita del dipendente e le incombenze ad esso affidate, e la conseguente riferibilita dell'evento dannoso alla pubblica amministrazione. Ne tale nesso rimane escluso per il solo fatto che, nel corso delle operazioni intermedie, il dipendente commetta abuso di poteri, allorche tale abuso -ancorche determinato, in ipotesi, da esigenze puramente egoistiche- appaia strumentalmente connesso, anche in materia anomala, con i fini istituzionali dell'ente. -nella specie, si trattava di domanda di risarcimento danni da incidente stradale, la cui responsabilita, accertata definitivamente in giudizio penale, risaliva ad un carabiniere, che, incaricato di recapitare un plico, si era servito, come mezzo di trasporto, di una bicicletta non appartenente all'amministrazione e il cui uso non era previsto da disposizione di servizio. La Corte ha precisato, in applicazione del principio sopra affermato, che non valeva distinguere tra la consegna del plico, come attivita svolta nell'interesse della pubblica amministrazione, e l'uso della bicicletta, come attivita diretta al soddisfacimento di una comodita personale dell'incaricato e che, anche ad ammettere che l'impiego della bicicletta costituisse un abuso, come diretto alla soddisfazione di una esigenza puramente egoistica, cio non escludeva che quella attivita fosse diretta, in via strumentale, e sia pure come modalita anormale, alla consegna del plico, all'adempimento, cioe, di quella incombenza -finalita terminale- che al militare era stata affidata nell'ambito del servizio-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)