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Sez. 2, Sentenza n. 227 del 24/01/1976 (Rv. 378887 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - RESPONSABILITA DIRETTA DELLA PA - LIMITI - ABUSO DEL PUBBLICO DIPENDENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378887-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - RESPONSABILITA DIRETTA DELLA PA - LIMITI - ABUSO DEL PUBBLICO DIPENDENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il rapporto organico, in forza del quale la pubblica amministrazione e chiamata a rispondere direttamente dei danni arrecati ai terzi, con dolo o con colpa, dai propri dipendenti, deve ritenersi interrotto quando l'attivita di questi ultimi sia stata rivolta ai fini propri e non gia alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Per apprezzare, tuttavia, l'esatta portata di questo principio, occorre considerare che ogni attivita diretta al conseguimento di un determinato scopo si articola normalmente in una serie di operazioni, concettualmente isolabili in vista delle rispettive finalita di carattere intermedio, ma tuttavia riconducibili, per la loro funzione strumentale, alla finalita terminale, cui tende l'attivita nel suo complesso. E appunto a questa ultima finalita che occorre richiamarsi, quando si tratti di stabilire il nesso di occasionalita necessaria tra l'attivita del dipendente e le incombenze ad esso affidate, e la conseguente riferibilita dell'evento dannoso alla pubblica amministrazione. Ne tale nesso rimane escluso per il solo fatto che, nel corso delle operazioni intermedie, il dipendente commetta abuso di poteri, allorche tale abuso - ancorche determinato, in ipotesi, da esigenze puramente egoistiche - appaia strumentalmente connesso, anche in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente. (nella specie, un brigadiere di ps, incaricato di accompagnare, con mezzi pubblici, due profughi all'apposito centro di raccolta, si era servito, invece, della propria auto con la quale era stato coinvolto in un incidente stradale. Il giudice del merito, nel successivo giudizio di danni promosso dagli occupanti l'autovettura, riteneva che l'uso indebito di essa non aveva interrotto il rapporto organico tra il pubblico dipendente e la pa. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (V 551/66, mass n 321102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)