Sez. L, Sentenza n. 10784 del 07/06/2004 (Rv. 573416 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori - Esercizio - Finalità - Modalità di espletamento di una prova testimoniale - Censurabilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
La doglianza relativa all'esercizio dei poteri istruttori del giudice che attenga non alla mancata ammissione di una prova testimoniale, ma alle modalità con le quali la prova ammessa è stata espletata, è ammissibile in appello soltanto ove il giudice di primo grado abbia respinto arbitrariamente le richieste della parte che abbia sollecitato senza esito al giudice domande dirette o in prova contraria al teste, atteso che le difese tecniche devono vigilare e intervenire nel corso del processo e anche le modalità di espletamento della prova risentono dal modo col quale le parti hanno scelto di collaborare col giudice nel corso del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)