Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003 (Rv. 568428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Prova testimoniale - Mancata ammissione in appello - Denuncia in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere tale verifica solo in base alle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)