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Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000 (Rv. 538288 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri d'ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. - Limiti - Sussistenza di "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa - Necessità - Mancata deduzione, anche implicita, dei fatti e dei mezzi probatori idonei a sorreggere le ragioni della parte - Esercizio del potere istruttorio d'ufficio - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538288-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro, l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in relazione alla domanda di riconoscimento di provvigioni derivanti da attività di promozione di contratti di "leasing" svolta per una società finanziaria - aveva escluso l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ. ritenendo che i fatti dedotti dal ricorrente erano sforniti di un minimo supporto probatorio e per la loro genericità non facevano desumere quale fosse stata l'attività concretamente svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)