Sez. 5, Sentenza n. 20964 del 16/10/2015 (Rv. 637026 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Sconti o riduzioni di prezzo - Intervento di un soggetto diverso tra cedente e cessionario - Ammissibilità della riduzione dell'imponibile - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema d'IVA, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al produttore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore o al consumatore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, purché tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra produttore e rivenditore, dovendo l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 interpretarsi alla luce dell'art. 11 della direttiva n. 77/388/CEE, che ammette la riduzione della base imponibile in tutti i casi di riduzione del prezzo, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita.
Riferimenti normativi: DPR 16/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 16/10/1972 num. 633 art. 26, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)