Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5208 del 30/03/2012 (Rv. 621734 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Applicazione di abbuoni o sconti - Premio di fine anno - Differenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, lo sconto o abbuono praticato sul prezzo di fornitura, che attribuisce al cedente, ai sensi degli artt. 19 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto di portare in detrazione l'imposta versata sulla nota di variazione, previa registrazione della stessa, si distingue dal premio o "bonus" riconosciuto ai cessionari, periodicamente o a fine rapporto, in funzione del conseguimento di specifici obiettivi o risultati contrattualmente predeterminati, al quale si applica un diverso regime fiscale, poiché il primo è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce o del servizio, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni poste in essere, mentre il secondo è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un fatturato determinato o per incentivarlo a futuri acquisti. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto sconto commerciale e non premio, l'importo corrisposto da un fornitore ai clienti sulla base di previsione contrattuale quale incentivo al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)