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Sez. 3, Sentenza n. 546 del 06/02/1978 (Rv. 389854 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FORMULA - IN GENERE - REQUISITI - DEFERIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATORI O PRESUNTIVI DA VALUTARE IN CONCORSO E CON RIFERIMENTO AD ALTRI ELEMENTI GIA RACCOLTI - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389854-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FORMULA - IN GENERE - REQUISITI - DEFERIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATORI O PRESUNTIVI DA VALUTARE IN CONCORSO E CON RIFERIMENTO AD ALTRI ELEMENTI GIA RACCOLTI - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La formula del giuramento decisorio, perche possa rispondere al fine cui tende questo speciale mezzo di prova, deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere totalmente o in parte la domanda, a seconda di quanto abbia formato oggetto del giuramento. Ne consegue che questo non puo servire per l'acquisizione di altri elementi probatori o presuntivi da valutarsi dal giudice in concorso e con riferimento agli elementi probatori gia raccolti, poiche la natura, la funzione e gli effetti del giuramento decisorio non consentono che esso possa venire utilizzato per uno scopo diverso da quello espressamente indicato dalla legge. La valutazione della decisorieta o meno del giuramento, ossia dell'idoneita dei fatti dedotti a risolvere in tutto o in parte la lite, e riservata al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, ove risulti sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici. (Conf 3544/74, mass n 372063; (Conf 1878/72, mass n 358924; (Conf 2685/71, mass n 353846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)