Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 14/06/1972 (Rv. 358924 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - DECISORIETA - CONDIZIONI - ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI - PRECLUSIONE - APPREZZAMENTO DELLA DECISORIETA DELLA FORMULA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - DECISORIETA - CONDIZIONI - ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI - PRECLUSIONE - APPREZZAMENTO DELLA DECISORIETA DELLA FORMULA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La formula del giuramento decisorio, perche possa rispondere al fine cui tende questo speciale mezzo di prova, costituito dalla decisione totale o parziale della lite, deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che ha formato oggetto del giuramento. Ne consegue che questo non puo servire per l'acquisizione di altri elementi probatori e presuntivi da valutarsi dal giudice in concorso o con riferimento agli elementi istruttori gia raccolti, poiche la natura, la funzione e gli effetti del giuramento decisorio non consentono che esso possa venire utilizzato per uno scopo diverso da quello espressamente indicato dalla legge. La valutazione, positiva o negativa, della decisorieta della formula del giuramento si traduce in un apprezzamento di merito, incensurabile in Sede di legittimita. (V 643'70 mass n 345819; 2437'69 mass n 341935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)