Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 11/11/1974 (Rv. 372063 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - CONDIZIONI - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - CONDIZIONI - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La formula del giuramento decisorio, perche possa rispondere al fine cui tende questo speciale mezzo di prova, deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere totalmente o in parte la domanda, a seconda di quanto abbia formato oggetto del giuramento. Ne consegue che questo non puo servire per l' acquisizione di altri elementi probatori o presuntivi da valutarsi dal giudice in concorso e con riferimento agli elementi probatori gia raccolti, poiche la natura, la funzione e gli effetti del giuramento decisorio non consentono che esso possa venire utilizzato per uno scopo diverso da quello espressamente indicato dalla legge. La valutazione della decisorieta o meno del giuramento, ossia dell'idoneita dei fatti dedotti a risolvere in tutto o in parte la lite, e riservata al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, ove risulti sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici. (Conf 1878'72, mass n 358924; 2685'71, mass n 353846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)