Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007 (Rv. 600732 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO | Proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee prevista dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991 - Riferimento esclusivo alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza - Effetto di proroga del termine quinquennale di durata delle occupazioni d'urgenza fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposta dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991, si riferisce esclusivamente alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza, non già alla scadenza del termine massimo (quinquennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)