Sez. 1, Sentenza n. 22399 del 05/09/2008 (Rv. 604612 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee prevista dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991 - Cumulabilità con la proroga, in sede amministrativa, dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la proroga in sede amministrativa (nella specie con decreto ministeriale) dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - il cui inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione su quel bene - non si cumula con quella disposta dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991, che si riferisce esclusivamente alla scadenza dei termini dell'occupazione temporanea fissati dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)