Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 16/06/1971 (Rv. 352366 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI STATUITIVA DELLA RIPARTIZIONE DELLA SPESA E DELL'INCARICO ALL'AMMINISTRATORE - RECUPERO DELLE SPESE ANCHE PER I LAVORI SUPPLETIVI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - DIRITTI DEI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI STATUITIVA DELLA RIPARTIZIONE DELLA SPESA E DELL'INCARICO ALL'AMMINISTRATORE - RECUPERO DELLE SPESE ANCHE PER I LAVORI SUPPLETIVI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - DIRITTI DEI CONDOMINI.*
Ove l'assemblea dei condomini di un edificio abbia deliberato l'installazione dell'ascensore, stabilendo i criteri di ripartizione della spesa relativa e dando incarico espressamente all'amministratore di fare eseguire tutti i lavori necessari sino alla completa installazione ed al collaudato funzionamento dell'ascensore, l'amministratore del condominio e legittimato ad agire in giudizio, nei confronti dei condomini per il recupero delle spese per l'installazione dell'ascensore, comprese quelle necessarie per lavori suppletivi, oltre quelli preventivati, salvo il diritto dei condomini di richiedere la giustificazione delle ulteriori spese e di contestare la rispondenza del loro riparto ai criteri fissati dall'assemblea.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)