Sez. U, Sentenza n. 20730 del 28/09/2009 (Rv. 609495 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Trasferimento d'ufficio, a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicazione - Pregressa archiviazione di procedura di trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 r.d.l. n. 511 del 1946 - Effetto preclusivo - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
L'archiviazione di un esposto nei confronti di un magistrato all'esito di procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale, a norma dell'art. 2 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, non preclude il trasferimento di ufficio del medesimo, previsto, nel corso di procedimento disciplinare, come misura di cautela per addebiti punibili con sanzione diversa dall'ammonimento, essendo del tutto diversi natura e finalità dei suddetti trasferimenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)