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Sez. 3, Sentenza n. 10520 del 08/07/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171018 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE PER AMNISTIA IN PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171018-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE PER AMNISTIA IN PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE IN APPELLO.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia fin dall'origine la norma, ha efficacia invalidante e non abrogativo, producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento. In applicazione a tale principio è stato ritenuto che si debba convertire in appello il ricorso per Cassazione proposto - antecedentemente alla sentenza della Corte cost. 21 luglio 1983, n. 224 - nei confronti di una sentenza di primo grado dichiarativa di Estinzione del reato per amnistia. (Conf mass n 165564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)