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Sez. 5, Sentenza n. 14953 del 22/06/1989 Ud. (dep. 03/11/1989) Rv. 182427 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182427-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 135 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato a proporre appello, nei limiti di cui all'art. 152 cpv. Cod. proc. pen., avverso sentenza dichiarativa dell'Estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ha invalidato sin dall'origine il contenuto limitativo di quella norma, con la conseguenza di una sua efficacia retroattiva, del tutto simile all'annullamento ed operante per tutti i rapporti processuali non esauriti. (Conf mass n 175545; (Conf mass n 171018; (Conf mass n 170249).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)