Sez. 1, Sentenza n. 23788 del 06/05/2005 Ud. (dep. 24/06/2005) Rv. 231763 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto del servizio di leva - Abolizione ad opera della legge 331/2000 - Perdurante configurabilità del reato previsto dall'art. 14, comma secondo, legge 230/1998 - Condizioni - Limiti.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE
In tema di rifiuto del servizio militare (art. 14, comma secondo, legge 8 luglio 1998 n. 230), l'abolizione del servizio militare di leva, prevista dall'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, comporta in linea di principio la non punibilità della condotta di chi in precedenza ha rifiutato il servizio militare obbligatorio. Peraltro, in attesa dell'attuazione della disposta sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con i volontari di truppa secondo le modalità stabilite con apposito D.Lgs., il reato rimane configurabile fino al 30 ottobre 2005, data di cessazione del servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 1 com. 6, Legge 14/11/2000 num. 331 art. 2 com. 1 lett. F, Legge 14/11/2000 num. 331 art. 3 com. 1, Legge 23/08/2004 num. 226 art. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)