Sez. L, Sentenza n. 3584 del 15/06/1984 (Rv. 435580 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO.*
L'occupazione di più di trentacinque dipendenti costituisce un presupposto, dell'Obbligo di assunzione ex legge n. 482 del 1968 per il datore di lavoro privato, che deve sussistere alla data dell'effettivo avviamento al lavoro e che, in quanto fatto costitutivo della domanda del lavoratore invocante l'assunzione, deve essere provato dal medesimo, non potendosene presumere la esistenza per il fatto stesso del disposto avviamento, mentre la deduzione, da parte del datore di lavoro, della Mancanza dello stesso presupposto, integra una mera difesa, che non soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 416 cod. proc. civ.. (V 1648/83, mass n 426492; (V 1648/83, mass n 426491; (V 140/83, mass n 424945).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)