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Sez. L, Sentenza n. 13536 del 16/09/2002 (Rv. 557428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento per mancanze - Accertamento della legittimità - Criteri - Idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno economico effettivo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nella ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore che si concreti in una violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 cod. civ., ma anche del dovere di fedeltà all'impresa, di cui all'art. 2105 cod. civ., la legittimità della sanzione deve essere valutata, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o del giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, tenendo conto della idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in contrasto con tale principio, aveva condizionato il giudizio sulla gravità della condotta insubordinata del dipendente alla produzione di un pregiudizio alla struttura e alla organizzazione aziendale).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)