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Sez. L - , Ordinanza n. 11771 del 05/05/2021 (Rv. 661116 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego privatizzato - Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del riassorbimento - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661116-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam". L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri generali della materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)