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Sez. L - , Ordinanza n. 14811 del 26/05/2023 (Rv. 667720 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Guardia di finanza - Passaggio nei ruoli civili - Assegno "ad personam" - Riassorbibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667720-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.

DPR 24/04/1982 num. 339 art. 10 com. 4, Legge 28/07/1999 num. 266 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DM min. EFI 18/04/2002 art. 4 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)