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Sez. 1, Sentenza n. 11717 del 01/08/2003 (Rv. 565572 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ufficio periferico dell'amministrazione - Costituzione nel giudizio di opposizione - Sentenza conclusiva del procedimento di opposizione - Notificazione all'ufficio stesso - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565572-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l'ufficio periferico dell'amministrazione, legittimato a resistere nel giudizio di merito, sia stato presente nel giudizio medesimo, la notificazione della sentenza conclusiva del procedimento di opposizione effettuata a detto organo periferico è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)