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Sez. L, Sentenza n. 2438 del 05/03/1998 (Rv. 513373 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Autorità amministrativa - Costituzione in giudizio di persona o tramite un proprio funzionario - Sentenza conclusiva del procedimento di opposizione - Notifica della stessa presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura erariale - Validità ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513373-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione con la quale da parte di una amministrazione dello Stato sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, la notificazione della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione, se in questo l'amministrazione si sia costituita personalmente o a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, va effettuata ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione presso l'amministrazione stessa anziché, come previsto dall'art. 11 secondo comma del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, presso l'avvocatura erariale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)