Sez. 1, Sentenza n. 5348 del 18/06/1987 (Rv. 453931 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO E NON PRESSO IL PREFETTO - CONDIZIONI - CONTUMACIA DELL'AUTORITÀ IRROGANTE O AVVENUTA COSTITUZIONE DELLA STESSA A MEZZO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PREFETTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ IRROGANTE PERSONALMENTE OVVERO A MEZZO DI FUNZIONARI APPOSITAMENTE DELEGATI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO E NON PRESSO IL PREFETTO - CONDIZIONI - CONTUMACIA DELL'AUTORITÀ IRROGANTE O AVVENUTA COSTITUZIONE DELLA STESSA A MEZZO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PREFETTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ IRROGANTE PERSONALMENTE OVVERO A MEZZO DI FUNZIONARI APPOSITAMENTE DELEGATI.*
Nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, se nel giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa l'autorità irrogante si è costituita personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati, la sentenza resa dal pretore, anche ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, deve essere notificata non presso l'Avvocatura dello stato, ma - secondo la regola fondamentale dell'art. 285 cod. proc. civ. - a norma del terzo comma dell'art. 170 cod. proc. civ., nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e ciò a differenza di quanto avviene se l'autorità irrogante si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello stato o è rimasta contumace, ipotesi nelle quali la notifica va eseguita presso i competenti uffici dell'Avvocatura erariale. (V 1698/86, mass n 445039; (V 3045/84, mass n 435079; (V 4608/83, mass n 429479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)