Sez. 1, Sentenza n. 19708 del 02/10/2015 (Rv. 637426 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Sentenza di condanna o costitutiva provvisoriamente esecutiva - Censure relative alla provvisoria esecuzione - Pronuncia sul punto del giudice d'appello - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE
Nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c., non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)