diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000 (Rv. 536276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni e contestazioni non proposte nella fase di merito e implicanti nuovi accertamenti di fatto - Inammissibilità - Fattispecie in tema di censura riguardante l'appartenenza della ricorrente alla categoria di istituti di credito non soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 legge fall..
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del "thema decidendum" nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la sentenza di merito per avere ritenuto esperibile l'azione revocatoria nei confronti di una banca appartenente alla categoria di istituti di credito indicati nell'ultima parte dell'art. 67 legge fall., giacché la questione, che avrebbe richiesto accertamenti e giudizi devoluti esclusivamente al giudice di merito, non era stata proposta ai primi giudici e non aveva formato oggetto di gravame in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)