Sez. 3, Sentenza n. 12020 del 21/11/1995 (Rv. 494719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questioni di diritto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di cassazione è preclusa la proposizione di nuove questioni di diritto solo nel caso in cui le stesse implichino, anche in ordine agli elementi di fatto, una modificazione dei termini della controversia, mentre è consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa quando essi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti davanti al giudice di merito e per essi quindi non sia necessario un nuovo accertamento. (Nella specie i ricorrenti, nel ribadire la tesi - disattesa dal giudice di merito - che ai fini della determinazione del risarcimento loro dovuto dai responsabili della morte di un loro congiunto, i redditi di questo andavano considerati al lordo delle imposte sul reddito, avevano rilevato per la prima volta che diversamente essi avrebbero subito una doppia falcidia fiscale, per la dedotta tassabilità dei proventi conseguiti a titolo di danno per la perdita di un reddito. La S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso, pur respingendolo nel merito, come da separata massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)