Sez. L, Sentenza n. 15612 del 11/08/2004 (Rv. 576502 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rapporto di lavoro relativo a società in nome collettivo - Azione in giudizio proposta contro il socio quale titolare di una ditta individuale - Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Proposizione in appello - Ammissibilità - Responsabilità personale del socio - Accertamento - Chiamata in giudizio del medesimo quale socio - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice che, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato di cui sia parte la società, venga convenuto in giudizio quale titolare di un'inesistente ditta individuale, indicata quale parte di tale rapporto obbligatorio, può eccepire anche in appello, nonostante il regime di decadenze e preclusioni vigente nel rito del lavoro, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché è in discussione, in tal caso, il merito della controversia, e la presenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda vanno accertati anche d'ufficio; né, ai fini del rigetto della deduzione difensiva in questione, può rilevare la responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti della società, poiché l'accertamento di tale responsabilità presuppone pur sempre la chiamata in giudizio del socio come tale, anche per consentirgli di far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale. (In applicazione del principio sopra riportato, la S.C. ha cassato per vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità per oneri previdenziali relativi a un dipendente di un soggetto, sul presupposto che questi fosse socio di una snc, presso cui il dipendente aveva lavorato per alcuni mesi in un periodo successivo, benché il convenuto datore di lavoro fosse stato evocato in giudizio dall'ente previdenziale quale titolare di ditta individuale, riferibile invece esclusivamente al padre).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)