diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 16/02/1999 (Rv. 523279 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ente espropriante (Comune) - Delega all'occupazione ad altro ente, cooperativa od impresa - Conseguenze - Responsabilità solidale del Comune per occupazione illegittima - Configurabilità - Legge Regione Sicilia n. 95/1977 - Portata derogatoria del principio della corresponsabilità del Comune (artt. 15 - 16) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523279-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 legge 865/71) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa) poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma, all'uopo, rilievo (qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato, e senza che, in contrario, possa, come nella specie, invocarsi il disposto dell'art. 16 legge reg. Sicilia 95/77 (a mente del quale "le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 L. 865/71), poiché il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla legge 865/71 (e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 15, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)