Sez. 3, Sentenza n. 38112 del 03/10/2006 Ud. (dep. 21/11/2006) Rv. 235031 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Circostanza attenuante prevista dall'art. 609 quater cod. pen. - Valutazione delle componenti oggettive e soggettive del reato e degli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
In tema di reati sessuali commessi in danno di persona minore di età la circostanza attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 609 quater cod. pen, riproduttiva di quella prevista dal comma terzo del precedente art. 609 bis, si fonda sulla minore gravità del fatto, comportante una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, ed è oggetto di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)