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Sez. 1, Sentenza n. 29505 del 11/06/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256111 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa fissazione udienza camerale - Nullità assoluta - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256111-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta del P.M. di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)