Sez. U, Sentenza n. 4937 del 24/09/1982 (Rv. 422941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN PENDENZA DELLA PREDETTA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN PENDENZA DELLA PREDETTA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 398 cod. proc. civ., ove prevede, per il caso d'impugnazione per revocazione, la sospensione del termine per proporre il ricorso per Cassazione e del relativo procedimento fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione medesima, non comporta l'inammissibilità del ricorso proposto in pendenza di tale sospensione, ma solo la sua temporanea inoperatività fino a quella sentenza, e, pertanto, non osta alla decisione sul ricorso stesso quando risulti in precedenza intervenuta declaratoria d'inammissibilità della revocazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)